mercoledì 15 agosto 2007

Mercato del lavoro, poche certezze. Le critiche della Cgil al Protocollo

Welfare / Il Documento su previdenza, lavoro e competitività

di Claudio Treves
Coordinatore Dipartimento Politiche attive del lavoro Cgil nazionale

Vi presentiamo di seguito l’illustrazione dei singoli punti (con relativo breve parere della Cgil) del protocollo del 23 luglio 2007 riguardanti il lavoro e gli ammortizzatori sociali. Il giudizio d’insieme sulla materia non è positivo. In questo non vogliamo trascurare le importanti acquisizioni ottenute, in primo luogo la riconquista del diritto di precedenza per i contratti a termine e la riconduzione delle clausole elastiche alla sola titolarità della contrattazione collettiva o l’annuncio di “ulteriori interventi normativi” per distinguere le attività proprie della collaborazione da quelle proprie del lavoro subordinato. Senza dimenticare il segno universale del disegno della riforma degli ammortizzatori sociali e gli avanzamenti nella durata e nella misura dei trattamenti previsti negli interventi immediati sulle indennità di disoccupazione. E tuttavia il segno generale del capitolo è negativo, perché vengono confermate le norme giustificatrici della precarietà, in primo luogo per l’assenza di interventi nell’individuazione delle causali per il contratto a termine, poi per l’ambiguità nel riconoscimento della fine delle esclusioni di legge dal tetto massimo di utilizzo dei contratti a termine, e infine per la grave stortura della cosiddetta norma anti-ripetitività, che si è trasformata nell’indicazione per l’impresa della corretta procedura da seguire per evitare ogni problema, mentre per il sindacato rischia di trasformarsi nella trappola di dover tutelare il singolo lavoratore contro gli interessi della sua classe (“piuttosto che farti restare a casa, meglio un altro contratto a termine”, e così all’infinito…). Né può essere da noi accettata la foglia di fico con cui, invece di abrogare semplicemente norme simbolicamente odiose quali lo staff leasing e il lavoro a chiamata, si preannunciano “tavoli” in materia. In conclusione, sembra abbia prevalso, e per questo il giudizio complessivo non può che essere negativo, l’idea, fin qui solo timidamente sostenuta da qualcuno nel centro-sinistra e del tutto assente nel programma elettorale dell’Unione, che sia sufficiente integrare la legge 30 con gli ammortizzatori sociali. Questa conclusione è per la Cgil inaccettabile e sarà contrastata oggi e nel futuro.
Mercato del lavoro
Si prevede l’apertura di un tavolo con le Regioni per riscrivere insieme le regole del lavoro riguardo a:
• fare ordine e pulizia tra gli attori autorizzati a operare;
• intrecciare sempre più la fruizione degli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro;
• riordinare i sistemi di incentivazione per le imprese, in particolare verso le donne e i lavoratori ultracinquantenni. È in tale ambito che sarà riformulato il contratto di inserimento e reinserimento. In questo contesto, con le Regioni e le parti sociali si dovrà rivedere il sistema dell’apprendistato, arrivando a sistemi condivisi sulla definizione dei profili formativi, sui sistemi di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista, assieme a interventi normativi ulteriori relativi alla durata, e al sistema dei diritti e del salario.
Giudizio della Cgil
Si tratta di impegni che andranno monitorati con attenzione, ma che possono essere produttivi di svolte sull’efficacia del ruolo pubblico nel mercato del lavoro, smontando così un pezzo non marginale della legge 30. In particolare è importante aver deciso di riformulare il contratto di inserimento, trasformandolo da tipologia d’impiego a rapporto di lavoro intrecciato con servizi specifici utili per il reinserimento delle persone svantaggiate (es. gli over 50). Sull’apprendistato, apprezzando le intenzioni scritte pur nella loro eccessiva genericità, si deve operare affinché sia l’unico canale di accesso al lavoro, e siano risolti i problemi emersi in questi anni. Pertanto per noi i punti da affrontare nell’ambito del “perfezionamento della disciplina legale della materia” saranno: la soppressione dell’apprendistato per diritto/dovere, l’accorciamento della durata e la definizione esplicita delle materie relative ai diritti e al salario, la certificazione pubblica delle competenze e la definizione di “impresa formativa”.
Soppressioni di tipologie e/o di normative previste dalla legge 30
Si dichiara di voler cancellare il lavoro a chiamata, prevedendo però di sostituirlo con “part-time di breve durata” da definire attraverso un apposito tavolo negoziale; si cancellano le norme sui disabili. Il governo intende altresì aprire un tavolo sulla somministrazione, senza abrogare lo staff leasing.
Giudizio della Cgil
L’abrogazione delle norme sui disabili è positiva e importante. Sulle misure relative a lavoro a chiamata e staff leasing la Cgil è chiara: non ci sono alternative all’abrogazione di queste norme e a questo orientamento terrà fede nel prosieguo, mentre riteniamo assai ambigua la scelta del governo di attivare tavoli riguardo a questi istituti.
Interventi sulle tipologie di lavoro
• Lavoro a tempo determinato
- si ripristina il diritto di precedenza per tutti i lavoratori a termine, sia verso posti di lavoro a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nei 12 mesi successivi al termine del rapporto di durata di almeno sei mesi, sia per le attività stagionali da esercitarsi nei tre mesi successivi al termine della stagione;
- si escludono dai tetti massimi di utilizzo “ove fissati dai contratti collettivi” le sostituzioni, le attività stagionali, e le fasi di avvio delle nuove attività (non delle nuove linee di produzione, ma nuovi impianti);
- si introduce una procedura che l’impresa dovrà seguire nel caso il periodo lavorato con contratto a termine, comprensivo delle proroghe e dei rinnovi, superi i 36 mesi: convocare il lavoratore prima della scadenza alla Direzione provinciale del lavoro, con l’assistenza del sindacato, e proporre un nuovo contratto a termine. In caso non si segua questa procedura scatta la trasformazione a tempo indeterminato
;- non c’è una modifica del ruolo della contrattazione nella definizione delle causali di ricorso al contratto a termine.
Giudizio della Cgil
Questo è il punto di maggiore negatività di tutto il capitolo “Lavoro”. Ci sono alcuni avanzamenti, ma dovrà essere definita con certezza la cancellazione delle esclusioni che la legge precedente imponeva alla definizione dei limiti per il ricorso ai contratti a termine (ad esempio le intensificazioni delle attività o i rapporti interiori a sette mesi); la cosiddetta norma “anti-ripetitività” è gravemente sbilanciata sul versante dell’impresa e rischia di trasformarsi in una “tagliola” per il sindacato che dovrà assistere un lavoratore minacciato di perdere il lavoro e quindi ben disposto a ogni “nuovo contratto”; inoltre, sempre su questo punto, è inaccettabile che la trasformazione a tempo indeterminato scatti solo ed esclusivamente se l’impresa sbaglia procedura: altro che lotta alla ripetitività dei contratti a termine! Resta, infine e soprattutto, insoluto il tema del ripristino delle causali che per la Cgil è e resta un elemento decisivo e andrà riproposto nella contrattazione e nell’iter legislativo.
• Part-time
- si elimina la possibilità che le clausole elastiche e flessibili siano definite tra il lavoratore e il datore di lavoro. D’ora in poi dovrà essere solo la contrattazione collettiva a poterle introdurre e a definire l’intera normativa collegata (ripensamento, condizioni economiche, normative, ecc.);
- il diritto al ripensamento è previsto, ma è limitato al solo part-time scelto per esigenze di cura;
- si incoraggia il part-time “lungo” e si scoraggia quello con poche ore;
- si prevede il diritto di precedenza;
- si prevedono particolari misure per il part-time scelto per conciliare il lavoro con esigenze di cura (bambini, anziani, ecc.).
Giudizio della Cgil
Sono misure positive e importanti, che liberano il lavoratore (più spesso la lavoratrice) dal ricatto di sottoscrivere clausole vessatorie e immodificabili se non con le dimissioni, in cambio di un posto di lavoro. Bene l’incoraggiamento per part-time lunghi, che andrà favorito attraverso il consolidamento del lavoro supplementare (che dovrà restare volontario, come da sentenza della Corte Costituzionale) e che il testo non contempla esplicitamente. La legge dovrà altresì garantire l’esercizio per tutti del diritto al ripensamento in caso di clausole elastiche e flessibili.
• Lavoro in collaborazione
Si prevede l’intensificazione, anche con nuovi interventi normativi, della vigilanza affinché il lavoro in collaborazione non sostituisca il lavoro subordinato.
Giudizio della Cgil
Pur nella sua sinteticità il testo rafforza la nostra idea di stabilire chiaramente che le attività normali dell’impresa non possano essere svolte altro che con il ricorso al lavoro subordinato e che così va interpretato il rimando a “ulteriori interventi normativi”.
• Lavoro accessorio (vouchers): Si prevede di limitare questa facoltà ai soli lavoro integrativi di quelli svolti in ambito delle famiglie (baby sitters, ecc.). Una possibile sperimentazione in agricoltura è da definire solo a seguito di intesa con le categorie interessate.
Giudizio della Cgil
Il restringimento è positivo, potrebbe servire a far emergere una quota di lavoro nero. Sull’applicazione all’agricoltura, fermo restando il vincolo dell’accordo da parte della categoria, particolare attenzione andrà posta a evitare che si possa determinare una esclusione di lavoratori dai benefici previsti dal rinnovato sistema di ammortizzatori sociali e tutele previdenziali.
Appalti e lavoro in cooperativa
Il governo si impegna a rafforzare gli strumenti di controllo sulla regolarità degli appalti pubblici in particolare sull’applicazione dei Ccnl e delle norme sulla salute e sicurezza. C’è anche un passo di incerta interpretazione che esime la responsabilità in solido del committente nel caso gli adempimenti relativi all’opera o al servizio siano stati correttamente eseguiti. Il governo si impegna altresì a integrare il testo convenuto con le Centrali cooperative sulle iniziative di contrasto alle cooperative “spurie” e alla corretta applicazione contrattuale verso i soci di cooperativa.
Giudizio della Cgil
La norma è positiva, salvo il rischio di una esenzione di responsabilità per le future forniture. I vincoli relativi all’applicazione dei Ccnl e delle norme sulla sicurezza vanno estese agli appalti tra privati e l’intera materia va integrata con l’apertura di un tavolo sui processi di esternalizzazione che esamini tutti gli aspetti e definisca le misure di controllo e di salvaguardia dei lavoratori.
Norme su agricoltura ed edilizia
Il testo registra l’impegno del governo a dare continuità a quanto discusso nei tavoli specifici.
Giudizio della Cgil
Il tavolo sulla riforma degli ammortizzatori e della previdenza agricola è stato bloccato inopinatamente dal ministero dell’Economia per supposte carenze di copertura, pur avendo le parti conseguito un accordo importante e innovativo e cui va data immediata attuazione.
Ammortizzatori sociali
Il sistema a regime sarà incentrato su due strumenti: uno finalizzato a governare le situazioni di difficoltà, temporanea o strutturale, dell’impresa mantenendo il rapporto di lavoro del dipendente, e unificando le attuali Cig ordinaria e straordinaria, l’altro, unificando l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione ordinaria, finalizzato a sostenere il reddito di chi è rimasto senza lavoro, intrecciando sostegno al reddito e politiche attive del lavoro (vedi la parte su “mercato del lavoro”). Il sistema dovrà essere universale, senza distinzione di tutele per tipologia di rapporto, settore di appartenenza o dimensione d’impresa. Le norme saranno oggetto di concertazione con le parti sociali, e andranno finanziate anche con modiche delle attuali contribuzioni, specie per i settori oggi esclusi. Una funzione di integrazione e controllo è attribuita agli enti bilaterali. Immediatamente si interviene su:
• Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti pieni: per i disoccupati fino a 50 anni, durata massima di 8 mesi (erano sette con la legge vigente; per i disoccupati con oltre 50 anni, durata massima di 12 mesi (erano dieci con legge vigente). Tutte le durate sono coperte previdenzialmente in modo pieno, a differenza delle disposizioni attuali che si limitavano a coprire le durate fino a sei mesi per gli infracinquantenni e nove mesi per gli ultracinquantenni. Importo dell’indennità: primi sei mesi al 60% era il 50%); 7° e 8° mese al 50% (era il 40% per il 7°, l’8°e il 9°mese); mesi successivi al 40% (era il 30% per il 10°).
• Indennità con requisiti ridotti: per i primi 120 giorni la copertura è al 35%, al superamento del 120° giorno l’indennità sale al 40% (+5% nel primo caso, +10% nel secondo).La perequazione dei tetti delle indennità sarà operata annualmente rispetto all’inflazione al 100% e non più all’80%. Su esplicita sollecitazione della Cgil, il governo ha preso formale impegno di dare continuità alla norma prevista dall’attuale legge finanziaria (comma 1156, lettera d), di finanziare iniziative di riqualificazione professionale e ricollocazione occupazionale per i collaboratori le cui imprese committenti fossero in situazioni di crisi.
Giudizio della Cgil
L’impianto a regime è condivisibile perché si sceglie l’universalizzazione del sistema delle tutele, senza distinzioni di settore merceologico, tipologia d’impiego, dimensione d’impresa. Ciò vuol dire che nessuno sarà più escluso dall’insieme del sistema delle tutele. Giusto prevedere un’attenzione particolare agli ultra cinquantenni. Importante correlare misure universali di tutela a politiche del lavoro efficaci: ciò vuol dire assumere la scelta di tutelare il lavoro, anziché sostenere solo la perdita del posto di lavoro. Il profilo di riforma a regime si sostiene sulla razionalizzazione e generalizzazione degli strumenti di sostegno. Per l’immediato si definiscono maggiori sostegni a chi attualmente ha minori tutele e per la prospettiva si individua la necessità di maggiori risorse per l’unificazione dei trattamenti. Giustamente si sottolinea la necessità di un apporto del sistema delle imprese, che oggi spesso utilizzano “ammortizzatori in deroga” senza che ci sia il contestuale obbligo a contribuire. Va segnalata la resistenza sul punto manifestata dalle associazioni d’impresa, foriera di problemi per il futuro. Importante la copertura previdenziale completa di ogni trattamento, a differenza di quanto ha lasciato in eredità il precedente governo sulla indennità di disoccupazione. Si riconosce correttamente agli enti bilaterali un ruolo di integrazione dell’apporto pubblico e di controllo sulle erogazioni. Sul punto andrà posta particolare attenzione agli sviluppi futuri, date le diversità di approccio presenti anche tra le organizzazioni sindacali. Le misure immediate sono positive e correggono le storture della passata legislazione dando copertura previdenziale piena alle indennità, ne allungano la durata e ne accrescono l’importo economico. Di particolare valore, infine, l’intervento sull’indennità a requisiti ridotti, che era rimasta ferma alle condizioni definite nel 1996.

(www.rassegna.it, Rassegna Sindacale, agosto 2007)

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